Conto Energia


Cos'e' Conto Energia?

Conto Energia è un meccanismo di incentivazione attraverso il quale viene remunerata l’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici.
Tale meccanismo si distingue quindi da altri “in conto capitale” in quanto “paga” solo l’energia elettrica prodotta, mentre non prevede alcun rimborso per l’investimento inizialmente sostenuto.

Il nuovo Conto Energia - DECRETO 5 maggio 2011 “Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici”, individua le tariffe incentivanti in base a sei intervalli di potenza e a seconda si tratti di impianti realizzati su edificio o altri tipi di impianto.

TARIFFE PER L'ANNO 2011

2011 GIUGNO LUGLIO AGOSTO
Intervallo di potenza
Impianti su edifici
Altri impianti
Impianti su edifici
Altri impianti
Impianti su edifici
Altri impianti
[kW] €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh
1 ≤ P ≥ 3 0,387 0,344 0,379 0,337 0,368 0,327
3 < P ≥ 20 0,356 0,319 0,349 0,312 0,339 0,303
20 < P ≥ 200 0,338 0,306 0,331 0,300 0,321 0,291
200 < P ≥ 1000 0,325 0,291 0,315 0,276 0,303 0,263
1000 < P ≥ 5000 0,314 0,277 0,298 0,264 0,280 0,250
P > 5000 0,299 0,264 0,284 0,251 0,269 0,238

 

2011 SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
Intervallo di potenza
Impianti su edifici
Altri impianti
Impianti su edifici
Altri impianti
Impianti su edifici
Altri impianti
Impianti su edifici
Altri impianti
[kW] €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh
1 ≤ P ≥ 3 0,461 0,316 0,345 0,302 0,320 0,281 0,298 0,261
3 < P ≥ 20 0,325 0,289 0,310 0,276 0,288 0,256 0,268 0,238
20 < P ≥ 200 0,307 0,271 0,293 0,258 0,272 0,240 0,253 0,224
200 < P ≥ 1000 0,298 0,245 0,285 0,233 0,265 0,210 0,246 0,189
1000 < P ≥ 5000 0,278 0,243 0,256 0,223 0,233 0,201 0,212 0,181
P > 5000 0,264 0,231 0,243 0,212 0,221 0,191 0,199 0,172

CONDIZIONI PER L’ACCESSO ALLE TARIFFE INCENTIVANTI
Le modalità di accesso alle tariffe incentivanti variano a seconda si tratti di grandi o piccoli impianti, ove per piccoli impianti si intendono:

  • gli impianti su edificio con potenza <  1 MW;
  • gli altri impianti con potenza < 200 kW operanti in regime di scambio sul posto;
  • gli impianti di qualsiasi potenza realizzati su edifici e aree delle Amministrazioni pubbliche (di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs n. 165 del 2001).

Fino al 2012, i piccoli impianti sono ammessi agli incentivi senza limiti di costo annuo.
I grandi impianti entrati in esercizio entro il 31 agosto 2011, accedono direttamente alle tariffe incentivanti. Per  il restante periodo e fino al 2012, invece, i grandi impianti possono accedere alle tariffe incentivanti solo qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:

  • l’impianto è stato iscritto nel relativo registro (v. art. 8, DM 5 maggio 2011), in posizione tale da rientrare nei limiti specifici  di costo così come definiti nella tabella sottostante.

  Dal 1/06/2011 al 31/12/20110 I° semestre 2012 II° semestre 2012 TOTALE

Livelli di costo

300 ML€ 150 ML € 130 ML€ 580 ML€

Obiettivi indicativi di potenza

1.200 MW 770 MW 720 MW 2.690 MW

  • la certificazione di fine lavori dell’impianto perviene al GSE entro 7 mesi dalla data di pubblicazione delle graduatorie degli impianti iscritti a registro, formulate dal GSE in base una serie di criteri di priorità.

DURATA DELL’INCENTIVAZIONE
La tariffa incentivanti viene erogata per 20 anni a partire dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione.

Quali sono le tariffe incentivanti previste dopo il 2011?

TARIFFE PER L’ANNO 2012


2012
I° SEMESTRE II° SEMESTRE
Intervallo di potenza Impianti su edifici Altri impianti Impianti su edifici Altri impianti
[kW] €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh
1 ≤ P ≥ 3 0,274 0,240 0,252 0,221
3 < P ≥ 20 0,247 0,219 0,227 0,202
20 < P ≥ 200 0,233 0,206 0,214 0,189
200 < P ≥ 1000 0,224 0,172 0,202 0,155
1000 < P ≥ 5000 0,182 0,156 0,164 0,140
P > 5000 0,171 0,148 0,154 0,133

TARIFFE PER L’ANNO 2013 E SUCCESSIVI
A partire dal 2013, le tariffe incentivanti assumono valore onnicomprensivo sull’energia immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia auto consumata è attribuita una tariffa specifica:


dal 2013
Impianto su edificio Altri impianti
Intervallo di potenza Tariffa onnicomprensiva Tariffa premio sull’autoconsumo Tariffa onnicomprensiva Tariffa premio sull’autoconsumo
[kW] €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh
1 ≤ P ≥ 3 0,375 0,230 0,346 0,201
3 < P ≥ 20 0,352 0,207 0,329 0,184
20 < P ≥ 200 0,299 0,195 0,276 0,172
200 < P ≥ 1000 0,281 0,183 0,239 0,141
1000 < P ≥ 5000 0,227 0,149 0,205 0,127
P > 5000 0,218 0,140 0,199 0,121

Per gli anni dal 2013 al 2016, il superamento dei costi indicativi definiti dalla tabella sottostante determina una riduzione  delle tariffe incentivanti.

  I° sem. 2013 II° sem. 2013 I° sem. 2014 II° sem. 2014 I° sem. 2015 II° sem. 2015 I° sem. 2016 II° sem. 2016 TOTALE
Costo indicativo 240 ML€ 240 ML € 200 ML€ 200 ML€ 155 ML€ 155 ML€ 86 ML€ 86 ML€ 1361 ML€
Obiettivi indicativi di potenza 1115 MW 1225 MW 1130 MW 1300 MW 1140 MW 1340 MW 1040 MW 1480 MW 9770 MW

Tali riduzioni programmate per i semestri successivi sono così individuate e sono applicate alle tariffe vigenti nel semestre precedente:

  I° SEMESTRE II° SEMESTRE
2013 - 9%
2014 13% 13%
2015 15% 15%
2016 30% 30%

Pergole, serre, barriere acustiche e pensiline
Per impianti fotovoltaici i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche,
tettoie e pensiline è riconosciuta una tariffa incentivante, pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante agli impianti realizzati “su edifici” e a quella spettante agli “altri impianti”.

Premi aggiuntivi

Le tariffe incentivanti possono essere incrementate:

  • del 5%  per gli impianti fotovoltaici ricadenti nella tipologia “altri impianti”, qualora i medesimi impianti siano ubicati in zone classificate al 5/5/2011 dal pertinente strumento urbanistico come industriali, miniere, cave o discariche esaurite, aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati come definiti dall’articolo 240 del Decreto legislativo 3/4/2006, n. 152 e successive modificazioni o integrazioni;

  • del 5% per i piccoli impianti, realizzati da Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sulla base dell’ultimo censimento ISTAT effettuato prima dell’entrata in esercizio dei medesimi impianti, dei quali i predetti Comuni siano soggetti responsabili;

  • di 5 centesimi di €/kWh per gli impianti su edificio, installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;

  • del 10% per gli impianti il cui costo di investimento (corrispondente al totale dei costi strettamente necessari per la realizzazione a regola d’arte dell’impianto fotovoltaico) per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60 % riconducibile ad una produzione realizzata all’interno dell’Unione Europea.
SCAMBIO SUL POSTO

Si applica a impianti di potenza fino a 200kW (dell’articolo 20 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008).

È la facoltà di richiedere un saldo annuo tra l’energia elettrica immessa in rete dall’impianto fotovoltaico di produzione e l’energia elettrica prelevata dalla rete dall’utenza connessa a tale impianto.

Deliberazione ARG/elt n. 74 del 3 giugno 2008, Allegato A – Testo integrato dello scambio sul posto (TISP)”.

Dal 1 gennaio 2009 è cambiato il regime dello Scambio sul Posto (SSP):

A) Il cliente torna a pagare la bolletta elettrica al proprio fornitore mentre il GSE – Gestore dei Servizi Elettrici – è il soggetto unico preposto ad erogare trimestralmente il contributo ”equalizzatore” per la parte di energia immessa in rete (contributo che si aggiunge all’incentivo di Conto Energia), con il quale stipulare la Convenzione per lo Scambio.

B) Vige il principio della valorizzazione dell’energia immessa e prelevata, ossia il contributo copre il quantitativo di energia immesso in rete per la parte uguale al prelievo.

C) La possibilità di portare a credito l’ energia immessa, se superiore a quella consumata, non è più limitata a 3 anni ma risulta non avere più un limite temporale.


Al fine di attivare il nuovo rapporto contrattuale, è necessario presentare specifica istanza di Scambio sul Posto al Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.a. utilizzando a tale scopo esclusivamente il portale informatico predisposto dallo stesso GSE.

AUTORIZZAZIONI REGIONE VENETO

Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115
Delibera Giunta regionale 8 agosto 2008

Per un impianto fotovoltaico con potenza nominale fino a 20 kW da installare su un edificio o sul terreno, è sufficiente una semplice dichiarazione di inizio attività (D.I.A.); non è soggetto a V.I.A. e neppure al procedimento unico davanti alla Regione.

Nel caso in cui il sito di installazione ricada in un’area protetta, soggetta a vincoli paesaggistici o architettonici, occorre richiedere un “nulla osta” alla competente autorità sul territorio (Ente locale, Ente parco, Sovrintendenza, ….).

Con il Decreto Legislativo. n.115/2008 gli impianti fotovoltaici integrati nei tetti degli edifici o aderenti (cioè con la stessa inclinazione della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici):
sono considerati interventi di manutenzione ordinaria
non sono soggetti a D.I.A. ma solo a comunicazione preventiva
Sono soggetti ad autorizzazione ministeriale solo se istallati su:
- ville, i giardini e i parchi, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
-complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici(”
Non sono soggette ad autorizzazione ministeriale se istallati su altri beni vincolati come i territori costieri, fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua di interesse pubblico, ecc………..

La procedura unificata di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 387/2003 (attraverso una conferenza di servizi) non si applica qualora occorra l’acquisizione di uno o più atti di assenso da parte di una sola pubblica amministrazione.

In via generale, la competenza ad autorizzare gli impianti fotovoltaici è comunale quando il Comune è l’unica amministrazione competente a pronunciarsi sul progetto.

Quando devono essere acquisiti atti di assenso di più amministrazioni (es. quando l’impianto è soggetto a valutazione di impatto ambientale), è competente la Regione

Per gli impianti a terra se la zona è agricola, l’intervento può essere realizzato anche da chi no riveste la qualifica di imprenditore agricolo

Se l’impianto è industriale (sopra i 20 kW) questo è soggetto a VIA se in zona protetta o in zona sensibile . Se non è industriale non è mai soggetto a VIA.

Se è industriale ma non in zona protetta o sensibile, questo è soggetto ad una verifica della sua sottoposizione a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 10/1999 che disciplina la procedura di VIA.

Rilascio del permesso di costruire dal 2009 (art.1 commi 288 e 289).

A decorrere dal 1º gennaio 2009, i regolamenti edilizi comunali devono condizionare il rilascio del permesso di costruire, per gli edifici di nuova costruzione, all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa.

Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW».



Rilascio del permesso di costruire dal 2009 (art.1 commi 288 e 289).

A decorrere dal 1º gennaio 2009, i regolamenti edilizi comunali devono condizionare il rilascio del permesso di costruire, per gli edifici di nuova costruzione, all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa.

Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW».

DISCIPLINA FISCALE CIRCOLARE 19 LUG. 2007 N. 46

DISCIPLINA FISCALE CIRCOLARE 19 LUG. 2007 N. 46/E AGENZIA DELLE ENTRATE

ATTIVITA’ D’IMPRESA
L’impianto quale bene strumentale parteciperà alla determinazione del reddito d’impresa sia dal lato dei componenti negativi (quote ammortamento), sia da quello dei componenti positivi (tariffa incentivante, ricavi da vendita energia)

ATTIVITA’ D’IMPRESA

L’aliquota IVA applicabile per l’acquisto o realizzazione dell’impianto è quella agevolata del 10%
IVA assolta interamente detraibile
Imposizione sul reddito: il coefficiente di ammortamento da applicare all’impianto è pari al 9%

Tariffa incentivante GSE : esclusa da IVA

Ricavi da vendita energia: assoggettabili ad IVA

Tariffa incentivante GSE: assoggettata a ritenuta 4% su contributi pubblici

Tariffa incentivante e ricavi da vendita energia : concorrono alla formazione del reddito d’impresa (IRE o IRES e IRAP)

SOGGETTO PERSONA FISICA CHE REALIZZA E UTILIZZA UN IMPIANTO FOTOVOLATICO A SOLI FINI PRIVATI

La Tariffa incentivante non assume alcuna rilevanza fiscale configurando un contributo a fondo perduto non riconducibile ad alcuna delle categorie reddittuali di cui all’art. 6, co. 1, TUIR
Tariffa incentivante: esclusa da IVA ed irrilevante ai fini delle imposte sui redditi
L’impianto non può essere posto in ammortamento
Proventi da vendita di energia: esclusi da IVA; ai fini II.DD. rilevano come redditi diversi (art. 67, co. 1, lett. i) TUIR)

COME PARTECIPA L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO ALLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO DI UN’ARTE O DI UNA PROFESSIONE?

L’impianto, quale bene strumentale, parteciperà alla determinazione del reddito d’impresa dal lato dei componenti negativi.
Vale pertanto quanto già detto per l’impresa per quanto riguarda la possibilità di ammortamento e la detraibilità dell’IVA per l’acquisto o la realizzazione dell’impianto.

DISCIPLINA FISCALE PER L’ ESERCENTE LAVORO AUTONOMO, O ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CHE UTILIZZA L’IMPIANTO ESCLUSIVAMENTE PER LE ESIGENZE PROFESSIONALI PROPRIE

Quanto corrisposto dal GSE a titolo di Tariffa incentivante per l’energia prodotta e consumata nell’ambito dell’attività professionale, invece, resta irrilevante ai fini della determinazione del reddito da lavoro autonomo.

Disciplina fiscale per l’ esercente lavoro autonomo, o associazione professionale che utilizza l’impianto cedendo l’energia in eccesso

Tariffa incentivante: è sempre esclusa da IVA
Tariffa incentivante: assoggettata a ritenuta 4% per la parte commisurata all’energia ceduta
Tariffa incentivante: concorre alla formazione del reddito d’impresa in proporzione alla quantità di energia ceduta
Ricavi da vendita energia: assoggettabili ad IVA
Ricavi da vendita energia: componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione della base imponibile sia ai fini delle II.DD. che dell’IRAP

REGIME FISCALE QUANDO A REALIZZARE UN IMPIANTO È UN IMPRENDITORE AGRICOLO

tanto la tariffa incentivante quanto i ricavi da cessione di energia elettrica da parte di un imprenditore agricolo producono reddito agrario quale attività connessa a quella agricola
la tariffa incentivante non è assoggettata a ritenuta d’acconto del 4%
i ricavi da vendita dell’energia sono soggetti a IRAP nella misura agevolata del 1,9%
i ricavi da vendita dell’energia sono soggetti a IVA ma non nella misura agevolata di cui all’art.34-bis del D.P.R. n. 633 del 1972
la tariffa incentivante non è soggetta a IVA
l’IVA assolta per l’acquisto dell’impianto è interamente detraibile
l’impianto è soggetto ad ammortamento.


GSE

NUOVO CONTO ENERGIA

Area riservata

Nuova registrazione
SUMMANIA ENERGY è un’azienda giovane e dinamica che nasce per offrire soluzioni in grado di convertire l'energia solare a fini domestici, industriali e sociali.

Summania Energy è specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici industriali, di qualsiasi dimensione e applicazione, di impianti fotovoltaici a terra (parchi fotovoltaici) e nella progettazione e realizzazione di pensiline fotovoltaiche.
PDF
Clicca qui per scaricare
la nostra nuova brochure in pdf

Contattaci usando il nostro form e illustraci le tue necessità. Un nostro commerciale ti contatterà e presenterà i nostri prodotti e servizi